top of page
foto 1.jpg

Un efficace strumento per la prevenzione

Esami di laboratorio a Reggio Calabria

Esenzioni

Questo l'elenco previsto dal nostro Sistema Sanitario Nazionale:
Esenzioni per motivi di età e reddito
 
Sono esenti:

  • Bambini di età inferiore a 6 anni ed anziani di età superiore a 65 anni con reddito lordo del nucleo familiare fino a € 36.151,98.

  • Titolari di pensione sociale o assegni sociali e i loro familiari a carico.

  • Titolari di pensione al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo inferiore a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico. 

  • Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo inferiore a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico.


Per l'esenzione per reddito bisogna considerare il reddito complessivo lordo del nucleo familiare nell'anno precedente. Per familiari a carico si intendono tutti i familiari non indipendenti ossia titolari di un reddito annuo inferiore a 2840,51 euro. Per disoccupato si intende il soggetto che abbia cessato (per qualunque motivo) l'attività lavorativa e che sia iscritto all'Ufficio del lavoro in attesa di nuova assunzione. L'esenzione deve essere richiesta alla ASL di residenza, ed ha una validità di un anno.
 
Esenzioni per patologia
 
Le esenzioni per patologia sono applicate solo per le prestazioni di diagnostica correlate alla patologia stessa.


Malattie Rare
Il Decreto Ministeriale 279/2001 dispone che vengano erogate in esenzione tutte le prestazioni appropriate ed efficaci per il trattamento ed il successivo monitoraggio delle malattie rare accertate e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti. L'esenzione deve essere richiesta alla ASL di residenza presentando una certificazione idonea, rilasciata per quella malattia da una delle strutture riconosciute dalla Regione come presidio di riferimento. L'esenzione può essere estesa anche a più malattie. La durata dell'esenzione viene stabilita dalla ASL che rilascia il documento.


Esenzioni per invalidità
Sono esenti dalla partecipazione alla spesa per la generalità di prestazioni:

  • Invalidi di guerra appartenenti alla categoria dalla 1^ alla 5^; 

  • Invalidi per lavoro con riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3;

  • Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1^ alla 5^; 

  • Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3; 

  • Invalidi civili con assegno di accompagnamento; 

  • Ciechi e sordomuti (ex Legge 02.04.1968, n. 482); 

  • Ex deportati nei campi di sterminio nazista; 

  • Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;

  • Invalidi civili minori di 18 anni, con indennità di frequenza o di accompagnamento (Legge 289/90, D.Lgs. n. 124/98, art. 5 comma 6);

Sono esentati dalla partecipazione alla spesa limitatamente alle prestazioni correlate alla patologia:

  • Invalidi di guerra appartenenti alla categoria dalla 6^ alla 8^; 

  • Invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai 2/3;

  • Infortuni sul lavoro o affetti da malattie professionali; 

  • Invalidi per servizio appartenenti alla categoria dalla 6^ alla 8^;

  • Soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;


Esenzione in gravidanza
Le donne in gravidanza possono effettuare alcune prestazioni di laboratorio in esenzione dal pagamento del ticket. Ciò è stato disposto dal Decreto Ministeriale del 10 settembre 1998. Si riassumono le prestazioni di laboratorio in esenzione:

  • All'inizio della gravidanza, possibilmente entro la 13ª settimana, e comunque al primo controllo

  • Emocromo

  • Gruppo sanguigno abo e rh, Got, Gpt,

  • Anticorpi anti Rosolia IgG e IgM (in caso di IgG negative ripetere entro la 17° settimana), Anticorpi anti Toxoplasmosi IgG e IgM (in caso di igG negative ripetere ogni 30-40 gg. sino al parto)

  • TPHA e VDRL

  • Anticorpi anti HIV

  • Glicemia

  • Esame delle urine

  • Test di Coombs indiretto (in caso di donne rh negativo a rischio di immunizzazione il test deve essere ripetuto ogni mese; in caso di incompatibilità AB0, il test deve essere ripetuto alla 34° - 36° settimana)

Tra la 14ª e la 23ª settimana:
Esame delle urine (*)
 
Tra la 24ª e la 27ª settimana: 
Glicemia
Esame delle urine (*)
 
Tra la 28ª e la 32ª settimana:
Emocromo
Ferritina (in caso di riduzione del volume globulare medio)
Esame delle urine (*)
 
Fra la 33ª e la 37ª settimana:
HbsAg
Anticorpi anti hcv
Emocromo
Esame delle urine (*)
Anticorpi anti HIV
 
Tra la 38ª e la 40ª settimana:
Esame delle urine (*)
(*) In caso di presenza significativa di batteri anche urinocoltura ed antibiogrammi.

Le suddette analisi sono effettuabili in convenzione presso le strutture accreditate qualora siano previste dal nomenclatore tariffario. In caso di minaccia di aborto sono da includere tutte le prestazioni specialistiche necessarie per il monitoraggio dell'evoluzione della gravidanza. Inoltre tutte le indagini appropriate per la diagnostica prenatale in caso di rischio per il feto e tutte le diagnostiche necessarie per il trattamento di malattie preesistenti o insorte in gravidanza, con conseguente rischio per la donna o il bambino.
 
Pagamento del Ticket
Il pagamento del ticket va effettuato al momento dell'accettazione, prima dell’esecuzione delle prestazioni. Nello stesso tempo verrà rilasciata fattura attestante l'avvenuto pagamento. Il ticket massimo da pagare per ogni ricetta è di euro 45,00 + 1,00 euro a ricetta (tetto massimo di spesa per ricetta che raggiunge la franchigia).


Pagamento delle prestazioni a rapporto libero professionale
Per prestazioni in libera professione. Il personale amministrativo è a disposizione per ogni chiarimento sulle tariffe applicate. 


Pagamento delle prestazioni non convenzionate
Sono tutte quelle prestazioni non contemplate nel Nomenclatore Tariffario Regionale “tempo per tempo vigente”.  Il costo della/delle prestazione è soggetto a variazioni nel tempo.

 

Esenzione in gravidanza
bottom of page